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Decreto
Legislativo 22 maggio 1999, n. 185
"Attuazione
della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 143 del 21 giugno 1999 (Rettifica G.U. n. 230
del 30 settembre 1999)

IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza;
Vista
la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto
il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto
l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste
le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla
proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
E
m a n a il seguente decreto legislativo:
Art.
1. Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intende per: a) contratto a
distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato
tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di
vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal
fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più
tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del
contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; b)
consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui
alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività
professionale eventualmente svolta; c) fornitore: la persona
fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro
della sua attività professionale; d) tecnica di
comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza
fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi
per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco
indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto e'
riportato nell'allegato I; e) operatore di tecnica di
comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la
cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione
dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Art.
2. Campo di applicazione
1.
Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i
contratti: a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo
dei quali e' riportato nell'allegato II; b) conclusi tramite
distributori automatici o locali commerciali automatizzati; c)
conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando
telefoni pubblici; d) relativi alla costruzione e alla vendita o
ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della
locazione; e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art.
3. Informazioni per il consumatore
1.
In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni: a)
identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono
il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore; b)
caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) prezzo del
bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte; d)
spese di consegna; e) modalità del pagamento, della
consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra
forma di esecuzione del contratto; f) esistenza del diritto di
recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma
3; g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene
in caso di esercizio del diritto di recesso; h) costo
dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e'
calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; i) durata
della validità dell'offerta e del prezzo; l) durata minima
del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la
prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2.
Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve
essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e
comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione
a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona
fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali,
valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di
consumatori particolarmente vulnerabili.
3.
In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore
e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in
modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il
consumatore, a pena di nullità del contratto.
4.
Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una
comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono
fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal
caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le
ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.
Art.
4. Conferma scritta delle informazioni
1.
Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta,
su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile,
di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od
al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle
stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le
seguenti informazioni: a) un'informazione sulle condizioni e le
modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi
dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2; b)
l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore
può presentare reclami; c) le informazioni sui servizi di
assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti; d) le
condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o
superiore ad un anno.
2.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
servizi la cui esecuzione e' effettuata mediante una tecnica di
comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in
un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre
dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter
presentare reclami.
Art.
5. Esercizio del diritto di recesso
1.
Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a
distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il
motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente: a)
per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore
ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal
giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò
avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione stessa; b) per i servizi,
dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano
stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora cio'
avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2.
Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di
cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso
e' di tre mesi e decorre: a) per i beni, dal giorno del loro
ricevimento da parte del consumatore; b) per i servizi, dal giorno
della conclusione del contratto.
3.
Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può
esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i
contratti: a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia
iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del
termine di dieci giorni previsto dal comma 1; b) di fornitura di
beni o servizi il cui prezzo e' legato a fluttuazioni dei tassi del
mercato finanziario che il fornitore non e' in grado di
controllare; c) di fornitura di beni confezionati su misura o
chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere
rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente; d)
di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore; e) di fornitura di giornali,
periodici e riviste; f) di servizi di scommesse e lotterie.
4.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine
previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della
sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo
stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a
condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5.
Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e' tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona
da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti
dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può
comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla
data del ricevimento del bene.
6.
Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di
recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di
restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal
contratto a distanza.
7.
Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore conformemente
alle disposizioni del presente articolo, il fornitore e' tenuto al
rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve
avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso
entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore e' venuto a
conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore.
8.
Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un
contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un
credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in
base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito
si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso
in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente
alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al
fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto
esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme
eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a
pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha
conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna
penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali
maturati.
Art.
6. Esecuzione del contratto
1.
Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2.
In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del
fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del
bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui
al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui
all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme
eventualmente già corrisposte per il pagamento della
fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al
momento della conclusione del contratto, il fornitore non può
adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche
se di valore e qualità equivalenti o superiori.
Art.
7. Esclusioni
1.
Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si
applicano: a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di
bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti
al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo
luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e
regolari; b) ai contratti di fornitura di servizi relativi
all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero,
quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore si
impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un
periodo prestabilito.
Art.
8. Pagamento mediante carta
1.
Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove
ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da
comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
e), del presente decreto legislativo.
2.
L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al
consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza
rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso
fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o
di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della
carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme
riaccreditate al consumatore.
Art.
9. Fornitura non richiesta
1.
E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza
di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti
una richiesta di pagamento.
2.
Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in
caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta
non significa consenso.
Art.
10. Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a
distanza
1.
L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta
elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento
di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del
consumatore.
2.
Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al
comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono
essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.
Art.
11. Irrinunciabilità dei diritti
1.
I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo
sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le
disposizioni del presente decreto.
2.
Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono
comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal
presente decreto legislativo.
Art.
12. Sanzioni
1.
Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto
costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui
agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo,
ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore secondo le modalità di cui all'articolo 5 o non
rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire dieci milioni.
2.
Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo
e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato
all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato della provincia in cui vi e' la residenza o la sede
legale dell'operatore commerciale.
Art.
13. Azioni collettive
1.
In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le
associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire
a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art.
14. Foro competente
1.
Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente
decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile e' del
giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se
ubicati nel territorio dello Stato.
Art.
15. Disposizioni transitorie e finali
1.
Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente
decreto legislativo.
2.
Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina
recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme
speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni più
favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto
legislativo.
3.
Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana.
Allegato
I
Tecniche
di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d):
stampati
senza indirizzo; stampati con indirizzo; lettera
circolare; pubblicità stampa con buono
d'ordine; catalogo; telefono con intervento di un
operatore; telefono senza intervento di un operatore (dispositivo
automatico di chiamata, audiotext); radio; videotelefono
(telefono con immagine); teletext (microcomputer, schermo di
televisore) con tastiera o schermo sensibile al tatto; posta
elettronica; fax; televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato
II
Servizi
finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
servizi
d'investimento; operazioni di assicurazione e di
riassicurazione; servizi bancari; operazioni riguardanti fondi
di pensione; servizi riguardanti operazioni a termine o di
opzione.
Tali
servizi comprendono in particolare:
i
servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva
93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi; i
servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del
riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda
direttiva 89/646/CEE; le operazioni che rientrano nelle attività
di assicurazione e riassicurazione di cui: all'articolo 1 della
direttiva 73/239/CEE; all'allegato della direttiva
79/267/CEE; alla direttiva 64/225/CEE; alle direttive 92/49/CEE
e 92/96/CEE.

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