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Legge
31 dicembre 1996, n. 675
"Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n. 3

CAPO
I PRINCIPI GENERALI
Art.
1. (Finalità e definizioni).
1.
La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità'
personale; garantisce altresì i diritti delle persone
giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2.
Ai fini della presente legge si intende: a) per "banca di
dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o
più unità dislocate in uno o più siti,
organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali
da facilitarne il trattamento; b) per "trattamento",
qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati; c) per "dato personale", qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale; d) per "titolare", la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in
ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento
di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza; e) per
"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; f)
per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; g)
per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali
a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in
qualunque forma, anche mediante 1a loro messa a disposizione o
consultazione; h) per "diffusione", il dare conoscenza
dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i)
per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile; l) per "blocco", la
conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni
altra operazione del trattamento; m) per "Garante",
l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art.
2. (Ambito di applicazione).
1.
La presente legge si applica al trattamento di dati personali da
chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
Art.
3. (Trattamento di dati per fini esclusivamente personali).
1.
Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per
fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della
presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
2.
Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15,
nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Art.
4. (Particolari trattamenti in ambito pubblico).
1.
La presente legge non si applica al trattamento di dati personali
effettuato: a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8
della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43,
comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi
in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di
adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,
reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388; b) dagli
organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge; c) nell'ambito del servizio
del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del
codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778,
e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del
servizio dei carichi pendenti nella materia penale; d) in
attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura
penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari,
del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia
e giustizia; e) da altri soggetti pubblici per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che
prevedano specificamente il trattamento.
2.
Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7,
e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla
lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art.
5. (Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici).
1.
Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati e' soggetto alla medesima
disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di
tali mezzi.
Art.
6. (Trattamento di dati detenuti all'estero).
1.
Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti
all'estero e' soggetto alle disposizioni della presente legge.
2.
Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di
dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni
caso le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO
II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art.
7. (Notificazione).
1.
Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali
soggetto al campo di applicazione della presente legge e' tenuto a
darne notificazione al Garante.
2.
La notificazione e' effettuata preventivamente ed una sola volta, a
mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a
certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni
da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può
riguardare uno o più trattamenti con finalità
correlate. Una nuova notificazione e' richiesta solo se muta taluno
degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione
della variazione.
3.
La notificazione e' sottoscritta dal notificante e dal responsabile
del trattamento.
4.
La notificazione contiene: a) il nome, la denominazione o la
ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
titolare; b) le finalità e modalità del
trattamento; c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e
le categorie di interessati cui i dati si riferiscono; d) l'ambito
di comunicazione e di diffusione dei dati; e) i trasferimenti di
dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o,
qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24,
fuori del territorio nazionale; f) una descrizione generale che
permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed
organizzative adottate per la sicurezza dei dati; g) l'indicazione
della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il
trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri
trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio
nazionale; h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di
tale indicazione si considera responsabile il notificante; i) la
qualità e la legittimazione del notificante.
5.
I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile,
nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui
all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n.
580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime,
secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani
possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle
rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi
professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini
professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al
comma 3.
Art.
8. (Responsabile).
1.
Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che
per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
2.
Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1
e delle proprie istruzioni.
3.
Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
4.
I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente
specificati per iscritto.
5.
Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai
quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del
responsabile.
CAPO
III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione
I Raccolta e requisiti dei dati
Art.
9. (Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali).
1.
I dati personali oggetto di trattamento devono essere: a) trattati
in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per
scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali
scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una
forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art.
10. (Informazioni rese al momento detta raccolta).
1.
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere previamente informati per iscritto circa: a)
le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto
di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 13; f) il nome, la
denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la
sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2.
L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli
elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità
di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera
d).
3.
Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4.
La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero
rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i
dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione
non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini
dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione
II Diritti dell'interessato del trattamento dei dati
Art.
11. (Consenso).
1.
Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2.
Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o
più operazioni dello stesso.
3.
Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e
in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Art.
12. (Casi di esclusione del consenso).
1.
Il consenso non e' richiesto quando il trattamento: a) riguarda
dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) e' necessario
per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e'
parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per
l'adempimento di un obbligo legale; c) riguarda dati provenienti
da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque; d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca
scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi; e) e'
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel
rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25; f)
riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera
e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale; g) e' necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere; h) e'
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Art.
13. (Diritti dell'interessato).
1.
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha
diritto: a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di
cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti
di dati che possono riguardarlo; b) di essere informato su quanto
indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h); c) di
ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 1)
la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in
forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 2)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e'
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse, l'integrazione dei dati; 4) l'attestazione che le
operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato: d) di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; e) di opporsi, in tutto o in parte, al
trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o
diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale
diritto.
2.
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non
superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3.
3.
I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse.
4.
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
5.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art.
14. (Limiti all'esercizio dei diritti).
1.
I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non
possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati
personali raccolti: a) in base alle disposizioni del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni; b) in base alle
disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni; c) da Commissioni parlamentari di inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) da un
soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti,
il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari
nonché la tutela della loro stabilità; e) ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento
delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla
medesima lettera h).
2.
Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d),
esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32,
commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione.
Sezione
III Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità
dei dati e risarcimento del danno
Art.
15. (Sicurezza dei dati).
1.
I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi,
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
2.
Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione e il Garante.
3.
Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi
regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma
2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata.
4.
Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle
norme che regolano la materia.
Art.
16. (Cessazione del trattamento dei dati).
1.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati,
il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro
destinazione.
2.
I dati possono essere: a) distrutti; b) ceduti ad altro
titolare purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c)
conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3.
La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di
trattamento dei dati personali e' nulla ed e' punita ai sensi
dell'articolo 39, comma 1.
Art.
17. (Limiti all'utilizzabilità' di dati personali).
1.
Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo che implichi
una valutazione del comportamento umano può essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2.
L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente
articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) salvo che la
decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge.
Art.
18. (Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali).
1.
Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del
codice civile.
Sezione
IV Comunicazione e diffusione dei dati
Art.
19. (Incaricati del trattamento).
1.
Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da
parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni
del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto
la loro diretta autorità.
Art.
20. (Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).
1.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
privati e di enti pubblici economici sono ammesse: a) con il
consenso espresso dell'interessato; b) se i dati provengono da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque,
fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i
regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e
pubblicità; c) in adempimento di un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; d)
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nei limiti al diritto
di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui
all'articolo 25; e) se i dati sono relativi allo svolgimento di
attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale; f) qualora siano
necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere; g) limitatamente alla comunicazione,
qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e)
del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento. h) limitatamente alla comunicazione, quando
questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, nonché tra società controllate e società
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui
trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai
sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime
finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
2.
Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano
le disposizioni dell'articolo 27.
Art.
21. (Divieto di comunicazione e diffusione).
1.
Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per
finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui
all'articolo 7.
2.
Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero
quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9,
comma 1, lettera e).
3.
Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati
relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la
diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della
collettività. Contro il divieto può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4.
La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: a)
qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o
di statistica e si tratti di dati anonimi; b) quando siano
richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d)
ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
CAPO
IV TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art.
22. (Dati sensibili).
1.
I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante.
2.
Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione,
ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il
Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad
adottare.
3.
Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano
specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico
perseguite.
4.
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione
del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in
sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il
Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e
promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di
buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43,
comma 2.
Art.
23. (Dati inerenti alla salute).
1.
Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente
ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di
finalità di tutela dell'incolumità fisica e della
salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un
terzo o la collettività, in mancanza del consenso
dell'interessato, il trattamento può avvenire previa
autorizzazione del Garante.
2.
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato
dall'interessato o dal titolare.
3.
L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, salvi i casi di
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati
con l'autorizzazione.
4.
La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e'
vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Art.
24. (Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del
codice di procedura penale).
1.
Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di
cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di
procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
Art.
25. (Trattamento di dati particolari nell'esercizio della
professione di giornalista).
1.
Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, il consenso dell'interessato non e' richiesto quando il
trattamento dei dati di cui all'articolo 22 e' effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto
di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo
trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui
all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento
svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può
essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.
2.
Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo,
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che
preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice,
ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto
a recepire.
3.
Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di
deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso e' adottato in via
sostitutiva dal Garante ed e' efficace sino alla adozione di un
diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di
violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il
Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31,
comma 1, lettera l).
4.
Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì,
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati
negli articoli 22 e 24.
Art.
26. (Dati concernenti persone giuridiche).
1.
Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati
concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti
a notificazione.
2.
Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si
applicano le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO
V TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art.
27. (Trattamento da parte di soggetti pubblici).
1.
Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e'
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2.
La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli
enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano
previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque
necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale
ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con procedimento
motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le
disposizioni della presente legge.
3.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse
solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4.
I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art.
28. (Trasferimento di dati personali all'estero).
1.
Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento
deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2.
Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni
dalla data della notificazione; il termine e' di venti giorni qualora
il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e
24.
3.
Il trasferimento e' vietato qualora l'ordinamento dello Stato di
destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela
delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento
italiano. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e
dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei
dati e le misure di sicurezza.
4.
Il trasferimento e' comunque consentito qualora: a) l'interessato
abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24,
in forma scritta; b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per
l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta
di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un
contratto stipulato a favore dell'interessato; c) sia necessario
per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato
con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli
articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei
dati ivi previsti; d) sia necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento; e) sia necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere; f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di
informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o
documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia; g) sia autorizzato dal Garante sulla base di
adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con
un contratto.
5.
Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità.
7.
La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo e'
effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed e' annotata in apposita
sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a).
La notificazione può essere effettuata con un unico atto
unitamente a quella prevista dall'articolo 7.
CAPO
VI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art.
29. (Tutela).
1.
I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti
valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto
qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già
adita l'autorità giudiziaria.
2.
Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può
essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla
richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La
presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda
dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il
medesimo oggetto.
3.
Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e
l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare
memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio,
l'espletamento di perizie.
4.
Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione
motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le
misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando
un termine per la loro adozione. Il provvedimento e' comunicato senza
ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La
mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
5.
Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno
dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più
operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni
effetto se, entro i successivi venti giorni, non e' adottata la
decisione di cui al comma 4 ed e' impugnabile unitamente a tale
decisione.
6.
Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma
4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al
tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione del procedimento o dalla
data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
7.
Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può
sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il
decreto del tribunale e' ammesso unicamente il ricorso per
cassazione.
8.
Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che
riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di
competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9.
Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche nei casi di violazione
dell'articolo 9.
CAPO
VII GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONALE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art.
30. (Istituzione del Garante).
1.
E' istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2.
Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione.
3.
Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro membri, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con
voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui
voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra
persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di
riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4.
Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per più di una volta; per tutta la durata
dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza,
ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati,
ne' ricoprire cariche elettive.
5.
All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o
magistrati in attività di servizio; se professori universitari
di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere
sostituito.
6.
Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della
Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di
funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante
al presidente. Le predette indennità di funzione sono
determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in
misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
Art.
31. (Compiti del Garante).
1.
Il Garante ha il compito di: a) istituire e tenere un registro
generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute; b)
controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme
di legge e di regolamento e in conformità alla
notificazione; c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le
modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme
alle disposizioni vigenti; d) ricevere le segnalazioni ed i
reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano,
relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui
ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29; e) adottare i
provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti; f) vigilare
sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento; g)
denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio,
dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue
funzioni; h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai
regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il
rispetto; i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che
regolano la materia e delle relative finalità, nonché
delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15; l)
vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il
blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque,
delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può
determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un
pregiudizio rilevante per uno o più interessati; m)
segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi
richiesti dall'evoluzione del settore; n) predisporre annualmente
una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione
della presente legge, che e' trasmessa al Parlamento e al Governo
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce; o)
curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio
1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della
cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione
medesima; p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui
all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se
rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3.
Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e'
tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di
un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove
opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro
mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale,
preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
4.
Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente
articolo, può essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5.
Il Garante e l'autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi
compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro
dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del
giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di
personale specializzato addetto all'altro organo.
6.
Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il
Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore
creditizio, per le attività assicurative e per la
radiodiffusione e l'editoria.
Art.
32. (Accertamenti e controlli).
1.
Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può
richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a
terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2.
Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del
controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o
altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o
nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo
controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri
organi dello Stato.
3.
Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio
in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza
ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le
relative modalità di svolgimento sono individuate con il
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
4.
I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli
eseguire.
5.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6.
Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli
accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato
dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni
di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne
verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro
circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come
sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi
di difesa o di sicurezza dello Stato.
7.
Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora
risulti necessario in ragione della specificità della
verifica, il membro designato può farsi assistere da personale
specializzato che e' tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33,
comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo
modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili
dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo
svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di
addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di
criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per
gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende
visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente
nelle riunioni del Garante .
Art.
33. (Ufficio del Garante).
1.
Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto da
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio e' equiparato
ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente e'
determinato in misura non superiore a quarantacinque unità, su
proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per
la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del
Garante.
2.
Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al
controllo della Corte dei conti.
3.
Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare
la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale
dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di
grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante
stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste le
norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da
assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno
rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché
le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei
diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di
cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico
o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo
sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento
e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso
tale termine il regolamento può comunque essere emanato.
4.
Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti,
i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
5.
Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può
avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di
strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie
previste dalla presente legge, appartenenti all'autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di
indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.
6.
Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono
tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a
conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche
di dati e ad operazioni di trattamento.
CAPO
VIII SANZIONI
Art.
34. (Omessa o infedele notificazione).
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie
incomplete o non rispondenti al vero, e' punito con la reclusione da
tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista
dall'articolo 16, comma 1, la pena e' della reclusione sino ad un
anno.
Art.
35. (Trattamento illecito di dati personali).
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, e' punito
con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di
quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di
cui all'articolo 28, comma 3, e' punito con la reclusione da tre mesi
a due anni.
3.
Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione e'
da uno a tre anni.
Art.
36. (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei
dati).
1.
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a
garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle
disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15,
e' punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva
nocumento, la pena e' della reclusione da due mesi a due anni.
2.
Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso per colpa si applica la
reclusione fino ad un anno.
Art.
37. (Inosservanza dei provvedimenti del Garante).
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi
4 e 5, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art.
38. (Pena accessoria).
1.
La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa
la pubblicazione della sentenza.
Art.
39. (Sanzioni amministrative).
1.
Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32,
comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2.
La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma
2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3.
L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni
di cui al presente articolo e' il Garante. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.
CAPO
IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE
Art.
40. (Comunicazioni al Garante).
1.
Copia dei procedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in
relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23
dicembre 1993, n. 547, e' trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.
Art.
41. (Disposizioni transitorie).
1.
Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29,
le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso
dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali
raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge
stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta
salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e
alla diffusione dei dati prevista dalla presente legge.
2.
Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di
entrata in vigore della presente legge o nei novanta giorni
successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli 7
e 28 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui
all'articolo 33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui
all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.
3.
Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine,
i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare
un incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4.
Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti ivi previsti.
5.
Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma
3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in
assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa
comunicazione al Garante.
6.
In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla
elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del
Garante sono svolte dal presidente dell'autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per
l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7.
Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione
del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione,
a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art.
42. (Modifiche a disposizioni vigenti).
1.
L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal
seguente: "ART. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul
Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. 2. I
dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate
nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di
un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità
procedente ne dà notizia al Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. 3. La persona alla quale si riferiscono i dati può
chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati
risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o
di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma
anonima. 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica
al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere
sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione della criminalità, dandone
informazione al Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 5. Chiunque
viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione
di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al
tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima
dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
2.
Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, e' sostituito dal seguente: "1. E' istituita
l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
denominata "autorità" ai fini del presente decreto;
tale autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione".
3.
Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, e' sostituito dal seguente: "1. Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità,
l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento
giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché
la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale
dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e
su parere conforme dell'autorità medesima. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il
regolamento può comunque essere emanato. Si applica il
trattamento economico previsto per il personale del Garante per
l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse
subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo
complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì
fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così
come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento
previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998".
4.
Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre
1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati"
sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali".
Art.
43. (Abrogazioni).
1.
Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili
con la presente legge e, in particolare, il quarto comma
dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1
aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il
Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il
materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato
articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2.
Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive
modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme
le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3.
Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della
presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed
informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della
legge 1 aprile 1981, n. 121.
CAPO
X COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art.
44. (Copertura finanziaria).
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere
dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553
milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari
esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante
la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999,
quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e,
quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
45. (Entrata in vigore).
1.
La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti
senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non
riguardano taluni dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le
disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1
gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2
della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati
in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
e alla nomina del Garante.

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